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Violenze carnali

Spesso lo scopo delle sentenze, non era tanto quello di punire i colpevoli ma di eliminare se possibile il fattore di contrasto fra il querelante e l'imputato. Un ragionamento analogo può essere fatto anche di fronte a crimini indubbiamente gravi come le violenze carnali. Si deve precisare che in questa categoria figuravano sia gli stupri nell'accezione comune del termine, sia le denuncie di ragazze che "da più mesi a questa parte" o addirittura da alcuni anni, avevano rapporti con il loro innamorato sotto "promessa di matrimonio". Di fatto nella quasi totalità dei casi si ricorreva alla legge solo quando dagli atti era derivata una gravidanza allo scopo di far seguire lo sposalizio o almeno di essere fornite di una dote. Questa era anche la linea di condotta della corte che in genere condannava "a sposare o dotare la stuprata".
Persino in un caso limite come quello che vede imputati Lorenzo Guerrini (un descritto), M.a Maddalena figlia di Giuseppe Calloni e il cerusico Bartolomeo Corsini, imputati perché

p.ché il p.mo dedito alla Libidine benche ammogliato, standosene per Garzone in Casa di d.o Gius.e Calloni trà x.bre; e Gen.o 1733 sotto suoi veri tempi, e giorni, deflorasse la 2.da Inq.ta fanciulla onorata, con reiterate Copule Carnali, per le quali la rendesse gravida, e contro la 2.da Inq.ta, perche sapendo avere avuto datte Copule, e potendo temere di essere in capo a cinque per i sei mesi in circa, con il fine, ed intenzione di Abortire, maliziosamente si facesse cavare mezza libbra di sangue in circa dalla vena del Piede sinistro li 13 Giug.o 1734. E perche final.e il 3º Inq.to essendo Cerusico di d.o luogo, nel sud.o g.no facesse a d.a 2.da Inq.ta benche gravida, come sopra la sud.a emissione di sangue, senza alcuna precedente licenza, ò precauzione, e con animo, e pericolo almeno di farla abortire, e mandare a male la creatura [1]

non venne emessa alcuna sentenza contro la donna ed il medico, limitandosi a condannare il primo ad una multa di lire 500 o a dotare la stuprata. Sono molte infatti le sentenze pecuniarie di questo tipo che vengono cassate "perché sposata (o fornita di dote) la stuprata". Certo la multa non costituiva una certezza di ottenere giustizia per le dolenti, c'era chi preferiva fuggire prima di adempiere alla condanna, agevolato dalla modesta dimensione degli Stati italiani e dall'avere "a portata di mano" la vicina Repubblica di Lucca. È probabile che la Corte di Lari ben consapevole di questo fatto, lasciasse al contumace l'opportunità di giustificarsi presso i giudici concedendo un certo lasso di tempo per comparire, oscillante fra i 15 ed i 30 giorni, a seguito dei quali si verificarono non pochi ripensamenti.
Lo stesso matrimonio però non poteva garantire l'annullamento del rancore di chi magari contro la sua volontà si era dovuto sposare; Gio. Batt.a Angiolini la sera del 26 settembre 1736 tornato dal far funghi si sentì accusare dalla moglie di aver speso un Paolo o Giulio2 che lei aveva guadagnato dalla vendita di altri funghi. Inizialmente lui nega per poi giustificarsi dicendo di avervi comprato dell'olio, ma di fronte alle insistenze di lei si arma di coltello e gli infierisce un

colpo per di dietro, e li causasse nei muscoli intercostali nella parte sinistra del dorso, sotto la scapola destra [...] una ferita profonda obliquamente tre dita, e larga due dita

E ancor più avrebbe fatto se la consorte non fosse riuscita a fuggire di casa. Dagli atti del processo, dopo l'interrogatorio per far luce sul motivo di una reazione così spropositata emerge che l'azione ebbe luogo

perché nutrendo odio et amarezza colla propria moglie per essere stato costretto dalla giustizia a'sposarla, non avendo alcun cura di alimentar la medesima e sua famiglia [3]

In questo caso il marito venne condannato a 50 lire di multa, ma prima di pagarla preferì "far fagotto[...] per fuggirsene fuor di Stato".

Approfondimento storico a cura di Diego Sassetti.

Questo approfondimento storico è parte del lavoro di Tesi svolto da Diego Sassetti per confrontare come si applicava la giustizia verso i cittadini comuni e quelli membri delle Bande Granducali, i così detti "Descritti". Il lavoro è stato pubblicato nel volume "Lari e il suo Tribunale", edito da CLD libri.

Note:

[1] Archivio di Stato di Pisa, Vicariato di Lari, Filza n.936, p. 2r quaderno delle sentenze
[2] Alla fine del XVII secolo valeva circa 0.13.4 lire.
[3] Archivio di Stato di Pisa, Vicariato di Lari, Filza n. 1233, p. 3r